20150921
Nuovo APE Unico, in vigore il nuovo modello dal 1°ottobre 2015
20130611
NOVITA' 2013 - l'ACE si trasforma in APE
Obbligo di redigere un Attestato di prestazione energetica
- Lavori di nuova costruzione e interventi sull'esistente
- Vendita o nuova locazione
- Annunci immobiliari
- Gestione di impianti termici e di climatizzazione
- Se già c'è un Ace in corso di validità
SANZIONI
- In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
- In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
- In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
- In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
- In caso l'attestato non rispetti i criteri stabiliti dalla legge, il professionista è tenuto a pagare una somma non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro.
20120613
20100415
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
- edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
- per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;
- a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
- per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
- contratti Servizio Energia e Servizio Energia, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
- trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari da esibire al futuro acquirente, prima dell'effettuazione della compravendita immobiliare.
- contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari
Spicca l’obbligo di allegare, dal 1° luglio 2009, l'attestato di certificazione energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari, tra i quali rientrano, oltre alla compravendita, la permuta, il conferimento in società, le assegnazioni ai soci in sede di liquidazione; e, comunque, tutte le altre ipotesi che prevedono l’immissione del bene nel mercato immobiliare e la sua successiva commercializzazione.
L'attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica in caso di carenze normative da parte delle Regioni e delle Provincie) è necessario per accedere alle agevolazioni fiscali in tema di risparmio energetico.
- il miglioramento della trasparenza del mercato immobiliare fornendo agli acquirenti ed ai locatari di immobili un'informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche (e delle spese) energetiche dell’immobile;
- informare e rendere coscienti i proprietari degli immobili del costo energetico legato alla conduzione del proprio “sistema edilizio” in modo da incoraggiare interventi migliorativi dell’efficienza energetica della propria abitazione;
- consentire agli interessati di pretendere dal fornitore (venditore) di un immobile informazioni affidabili sui costi di conduzione;
- la possibilità da parte dell’acquirente di poter valutare se gli conviene o no spendere di più per un prodotto migliore dal punto di vista della gestione e manutenzione.
20100414
CONFRONTA I CONSUMI CON LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Prima di acquistare o affittare un immobile chiedi il certificato energetico e pretendi che sia redatto da un certificatore di tua fiducia!
20100413
DOCUMENTI NECESSARI PER REDIGERE UN CERTIFICATO ENERGETICO
1) Planimetria in scala aggiornata dell’ appartamento ( possibilmente in scala 1:100 )
2) Dati catastali dell’immobile ( visura catastale recente )
3) Se impianto autonomo: libretto dell’impianto del generatore di calore con anno dell’istallazione
4) Se Impianto centralizzato: principale dati della caldaia come potenza rendimento e millesimi uso riscaldamento
5) Anno di costruzione dell’ immobile
Documentazione utile se disponibile:
6) Principali figure professionali coinvolte nel processo edilizio come il direttore dei lavori, il progettista ecc ( Dati facoltativo)
7) Relazioni tecniche o progetti che riguardano l’edificio con particolare riferimento alle murature esterne e agli infissi (documenti utili a redigere una certificazione più esatta).
8) Eventuali documentazione utilizzata per gli sgravi fiscali del 55%
QUANDO DEVO CERTIFICARE L'IMMOBILE?
- Edifici di nuova costruzione
- Ristrutturazione edilizia degli edifici
- Compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari
- Locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari
- Sgravi fiscali o incentivi
- Attività edilizia prevista dal “Piano Casa”
- Da 5.000 a 30.000 € al costruttore che non rilascia all'acquirente l'ACE
- Da 1.000 a 10.000 € se assente nelle cessioni a titolo oneroso
- Da 500 a 5.000 € se assente alla stupula del contratto di locazione
- Non rilascio del titolo abitativo e degli incentivi
- L'autocertificazione per edifici di classe G prevista dalla norma nazionale non è revista dalla Regione Piemonte.
- Le certificazioni hanno durata di 10 anni, a prescindere dall’eventuale e successivo aggiornamento delle disposizioni regionali