20100415

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

A CHI SI RIVOLGE LA CONSULENZA ENERGETICA
Il servizio di consulenza finalizzato alla diagnosi energetica negli edifici ed all’emissione dell’attestato di certificazione e/o di qualificazione energetica si rivolge a privati, costruttori edili, agenzie immobiliari, enti pubblici, ma anche a progettisti, notai, società di leasing, amministratori di condominio ed aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER).

SCOPO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
L’Attestato di Certificazione Energetica è un documento emesso a seguito di verifica delle prestazioni energetiche di una o più unità immobiliari. Serve a conoscere le caratteristiche del "sistema edificio-impianto", ovvero quanta energia serve per il riscaldamento invernale, per il raffrescamento estivo, per produrre acqua calda sanitaria e per illuminare gli ambienti. Attraverso una serie di calcoli effettuati da tecnici specializzati ed accreditati, si può determinare, prima dell'acquisto, quanto consumerà e quindi quanto costerà la gestione di un immobile.
Al sistema delle certificazioni si associa un meccanismo di etichettatura che riporta la classe di prestazione energetica su una scala che va da A (massima prestazione) a G (minima prestazione), resa evidente da un documento, l'attestato di certificazione energetica (rilasciato da un tecnico certificatore) e di solito da una targa sull'edificio. L'attestato, oltre a riportare i dati sull'efficienza di edificio e impianti, suggerisce possibili interventi migliorativi accompagnati da un'analisi di convenienza costi/benefici.
Il motivo principale della diffusione della certificazione energetica è di natura economica oltre che ambientale, in quanto un edificio di classe A o B tende a valere di più sul mercato rispetto ad edifici di fasce più basse. Di solito a fronte di un innalzamento dei costi iniziali, si ha un risparmio di gestione anche di 5-6 volte rispetto a edifici simili di classe F o G.

La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, secondo la seguente scadenza temporale e nei seguenti casi:

Dal 1°settembre 2007
  • edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
  • per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;
  • a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
  • per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
Dal 1°gennaio 2008
  • contratti Servizio Energia e Servizio Energia, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
Dal 1°luglio 2009
  • trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari da esibire al futuro acquirente, prima dell'effettuazione della compravendita immobiliare.
Dal 1°luglio 2010
  • contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari

Spicca l’obbligo di allegare, dal 1° luglio 2009, l'attestato di certificazione energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari, tra i quali rientrano, oltre alla compravendita, la permuta, il conferimento in società, le assegnazioni ai soci in sede di liquidazione; e, comunque, tutte le altre ipotesi che prevedono l’immissione del bene nel mercato immobiliare e la sua successiva commercializzazione.

L'attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica in caso di carenze normative da parte delle Regioni e delle Provincie) è necessario per accedere alle agevolazioni fiscali in tema di risparmio energetico.


LA CONSULENZA
prevede il sopralluogo presso l’edificio/i di pertinenza per rilevare tutti i parametri necessari per la corretta elaborazione dell’ACE. I dati recuperati verranno elaborati dai sistemi software per generare l’output, e successivamente sottoposti ad ulteriore comparazione tecnica necessaria per completare il percorso di generazione documentale del certificato energetico dell’edificio a norma di legge. La prestazione energetica dell’edificio ai fini della classificazione dell’edificio sarà quindi determinata sulla base di una valutazione standard, secondo quanto previsto dalle Norme UNI e dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

VANTAGGI
I vantaggi derivanti dalla certificazione energetica degli edifici sono essenzialmente:
  • il miglioramento della trasparenza del mercato immobiliare fornendo agli acquirenti ed ai locatari di immobili un'informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche (e delle spese) energetiche dell’immobile;
  • informare e rendere coscienti i proprietari degli immobili del costo energetico legato alla conduzione del proprio “sistema edilizio” in modo da incoraggiare interventi migliorativi dell’efficienza energetica della propria abitazione;
  • consentire agli interessati di pretendere dal fornitore (venditore) di un immobile informazioni affidabili sui costi di conduzione;
  • la possibilità da parte dell’acquirente di poter valutare se gli conviene o no spendere di più per un prodotto migliore dal punto di vista della gestione e manutenzione.
Oltre a tutto ciò, e da sottolineare come anche per i proprietari che apportano miglioramenti energetici importanti ma poco visibili, come isolamenti di muri, tetti, etc., possono veder riconosciuti i loro investimenti.

20100414

CONFRONTA I CONSUMI CON LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Prima di acquistare o affittare un immobile chiedi il certificato energetico e pretendi che sia redatto da un certificatore di tua fiducia!

Confrontando la certificazione energetica dei due appartamenti entrambi di 120 mq scopri che acquistando il secondo risparmi rispetto al primo circa 1.900 € all'anno, ovvero ben 19.000 € in 10 anni!

20100413

DOCUMENTI NECESSARI PER REDIGERE UN CERTIFICATO ENERGETICO

1) Planimetria in scala aggiornata dell’ appartamento ( possibilmente in scala 1:100 )

2) Dati catastali dell’immobile ( visura catastale recente )

3) Se impianto autonomo: libretto dell’impianto del generatore di calore con anno dell’istallazione

4) Se Impianto centralizzato: principale dati della caldaia come potenza rendimento e millesimi uso riscaldamento

5) Anno di costruzione dell’ immobile

Documentazione utile se disponibile:

6) Principali figure professionali coinvolte nel processo edilizio come il direttore dei lavori, il progettista ecc ( Dati facoltativo)

7) Relazioni tecniche o progetti che riguardano l’edificio con particolare riferimento alle murature esterne e agli infissi (documenti utili a redigere una certificazione più esatta).

8) Eventuali documentazione utilizzata per gli sgravi fiscali del 55%

QUANDO DEVO CERTIFICARE L'IMMOBILE?

Nei casi di ristrutturazione o nuova costruzione degli edifici, la certificazione energetica
deve essere redatta all’atto di chiusura lavori. In questi casi, il costruttore ha l’obbligo di
far produrre la certificazione energetica.
Il nominativo del certificatore deve essere comunicato, sempre da parte del costruttore
al Comune competente entro la data di inizio lavori.

Ad oggi l'ACE serve per:
  • Edifici di nuova costruzione
  • Ristrutturazione edilizia degli edifici
  • Compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari
  • Locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari
  • Sgravi fiscali o incentivi
  • Attività edilizia prevista dal “Piano Casa”

Sanzioni:
  • Da 5.000 a 30.000 al costruttore che non rilascia all'acquirente l'ACE
  • Da 1.000 a 10.000 se assente nelle cessioni a titolo oneroso
  • Da 500 a 5.000 se assente alla stupula del contratto di locazione
  • Non rilascio del titolo abitativo e degli incentivi
Da notare:
  • L'autocertificazione per edifici di classe G prevista dalla norma nazionale non è revista dalla Regione Piemonte.
  • Le certificazioni hanno durata di 10 anni, a prescindere dall’eventuale e successivo aggiornamento delle disposizioni regionali

20100412

ABITAZIONI CON IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO E IMPIANTO TERMICO AD USO ESCLUSIVO

Per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento, ma nel caso in cui l’impianto di riscaldamento installato è del tipo centralizzato si possono prevedere 3 casi :

  • Impianto centralizzato contabilizzato: si deve predisporre un certificato per ogni appartamento determinato con l’utilizzo del rapporto di forma proprio dell’appartamento considerato.
  • Impianto centralizzato privo di sistemi di regolazione e contabilizzazione: l'indice di prestazione energetica del singolo appartamento è ricavabile ripartendo l’indice di prestazione energetica dell’edificio nella sua interezza in base alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento.
  • Appartamenti serviti da impianto centralizzato che diversifichino dagli altri per l’istallazione di sistemi di regolazione o miglioramenti di risparmio energetico: si procede come al punto 1 per determinare l’indice di prestazione energetica utilizzando i parametri di rendimento dell’impianto comune.
Nel caso di un edificio composto da più unita immobiliari ciascuna servita da
un impianto termico ad uso esclusivo, quanti ACE occorre produrre?
Occorre produrre tanti ACE quante sono le unità immobiliari interessate. È possibile accorpare in un unico ACE più unità immobiliari, solo nel momento in cui queste siano servite dal medesimo impianto termico centralizzato, abbiano medesima destinazione d’uso e sia presente un unico proprietario (o amministratore).

20100411

TIPOLOGIE DI EDIFICIO SOGGETTE A CERTIFICAZIONE

Ai sensi del Dlgs 192/05 la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie indicate nell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n° 412 ovvero indipendentemente dalla presenza o meno di impianti tecnici.

Gli edifici sono classificati in base all loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie:

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;

E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;

E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati,

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili

E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;

E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;

E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:

E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;

E.6 (2) palestre e assimilabili;

E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;

E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

20100409

TIPOLOGIE DI EDIFICIO NON SOGGETTE A CERTIFICAZIONE

Il campo di applicazione della certificazione energetica specificato nelle Linee guida nazionali fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n° 412/93 (vedi articolo dedicato).

In tale decreto non rientrato le seguenti categorie, se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici ed assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico: Box,Cantine, Autorimesse, Parcheggi multipiano, Depositi, Strutture stagionali a protezione di impianti sportivi.

20100408

LA TARGA ENERGETICA

La targa energetica corrisponde a dichiarare quanta energia consuma un edificio per mezzo di valutazioni effettuate con procedimenti analitici standardizzati. I dati ottenuti vengono riferiti ad una scala di valori suddivisa in sette classi energetiche che vanno dalla A, quella con maggiore efficienza, alla G, la meno economica e conveniente in termini di consumi e di risparmio energetico. Insieme all'attestato, i verificatori accreditati rilasciano anche una targa simile all'energy label in uso da anni per i nostri elettrodomestici, che indica in unità fisiche (Kwh/m²) i consumi dell'immobile.


La targa viene rilasciata dal Comune di competenza, riprodotta in conformità al modello riportato all’Allegato D) e alle indicazioni fornite dall’Organismo regionale di accreditamento, e se ne ha diritto solamente nei casi in cui l’attestato di certificazione energetica è riferito all’intero edificio.

La targa energetica deve essere esposta per darle massima visibilità e riconoscibilità e prodotta su un supporto che ne garantisca la resistenza nel tempo.
Istruzioni per la compilazione della targa energetica:

  • verificare sull’attestato di certificazione energetica se il fabbisogno specifico di energia primaria per la climatizzazione invernale (EPH) è espresso in m2 o in m3;
  • scegliere in funzione della classe energetica di appartenenza dell’edificio (A+, A, B, C, D, E, F, G, etc.), riportata sull’attestato di certificazione energetica;
  • inserire il nome e il logo del Comune in cui è ubicato l’edificio;
  • inserire il fabbisogno specifico di energia primaria per la climatizzazione invernale (EPH);
  • inserire l’indirizzo, Comune e Provincia nel quale è ubicato l’edificio;
  • inserire il nome, cognome e il numero di accreditamento del certificatore che ha eseguito la certificazione energetica dell’edificio;
  • inserire il numero di protocollo e la data di validità della targa che deve essere coerente con quella riportata sulla ricevuta allegata all’attestato di certificazione energetica;
La targa deve essere prodotta rispettando le seguenti prescrizioni:
a) dimensioni di 13,8 cm in larghezza e di 15 cm in altezza;
b) realizzata su supporto rigido e resistente nel tempo (p.e. alluminio);
c) colori e layout grafico conformi a quanto stabilito dall’Organismo di Accreditamento.

Qualora venga aggiornato l’attestato di certificazione energetica, è fatto obbligo di provvedere all’aggiornamento della targa energetica dell’edificio.

20100407

COSA FARE CON LE PRATICHE EDILIZIE RILASCIATE PRIMA DELL' ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA?

Nel caso di pratiche edilizie in cui il titolo abilitativo a costruire (nuove costruzioni/ristrutturazioni) è stato rilasciato prima dell’entrata in vigore delle disposizioni regionali sulla certificazione energetica, il Comune, all’atto di chiusura dei lavori, richiede esclusivamente l’attestato di qualificazione energetica oppure l’attestato di certificazione energetica?

Nei casi in cui i lavori di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia siano in corso o in fase di conclusione, si ritiene che, ai fini dell’ottenimento dell’agibilità, sia necessario consegnare l’attestato di certificazione energetica. Infatti l’articolo 7 comma 3 della legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 s.m.i. afferma: “copia dell’attestato di pagina 4 certificazione energetica è presentata al comune [omissis], ai fini dell’ottenimento dell’agibilità dell’edificio”. In questi casi la nomina del soggetto certificatore deve avvenire quanto prima. Tale elemento è altresì confermato dall’allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 446 del 1 ottobre 2009, che afferma, al paragrafo 4 “Il certificatore deve invece essere nominato tempestivamente in corso d’opera qualora i lavori siano iniziati in data antecedente al 1° ottobre 2009”.

20100405

ATTO NOTARILE E LOCAZIONE CON O SENZA ACE?

Devo vendere/affittare un edificio/alloggio senza impianto di riscaldamento: è
obbligatorio allegare all’atto notarile l’attestato di certificazione energetica?
, nel caso di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda sanitaria, il tecnico certificatore valuterà il fabbisogno di energia termica per la climatizzazione invernale e per l’acqua calda sanitaria dell’edificio/alloggio seguendo quanto previsto dalle UNI TS 11300 e successivamente l’energia primaria, presumendo che le condizioni di comfort invernale siano raggiunte mediante l’utilizzo di apparecchi alimentati dalla rete elettrica (Allegato alla D.G.R. n. 43-11965 – paragrafo 5.3).

Nel caso di vendita di un alloggio/edificio, l’attestato di certificazione energetica (ACE) deve essere allegato al rogito?
, tale obbligo è sancito dalla l.r. 13/2007 e s.m.i., che specifica che nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore (l.r. 13/2007 s.m.i. – art. 5, comma 2). E’ prevista anche una sanzione: il venditore che non rende disponibile al momento della stipula dell’atto di compravendita l’attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 1.000,00 a 10.000,00 euro, graduata sulla base della superficie utile dell’edificio (l.r. 13/2007 s.m.i. – art. 20 – comma 12).

Nel caso di locazione di un alloggio/edificio, l’attestato di certificazione energetica (ACE) deve essere allegato al contratto di locazione?
No, in questo caso la legge regionale non prevede l’allegazione dell’attestato di certificazione energetica. Però la l.r. 13/2007 s.m.i. prevede che in questi casi l’ACE venga messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario (locatore) conforme all’originale in suo possesso. E’ prevista anche una sanzione: il locatore che non rende disponibile al momento della stipula del contratto di locazione l’attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 500,00 a 5.000,00 euro, graduata sulla superficie utile dell’edificio.

Nel caso di rinnovo di contratto di locazione, è obbligatorio mettere a disposizione del locatore l’attestato di certificazione energetica?
No, in quanto la normativa regionale prevede la redazione di tale documento esclusivamente in caso di stipula di contratto di locazione. Infatti, lo spirito della legislazione, sia europea che locale, è quella di permettere al cittadino compratore/locatario di sapere in anticipo tutte le caratteristiche dell’edificio/alloggio oggetto di compravendita/locazione, anche di quelle energetiche, che emergono solo con il suo utilizzo. Nel caso di rinnovo di contratto, il locatario conosce già le caratteristiche energetiche dell’edificio/alloggio.

Ho fatto redigere da un tecnico abilitato l’attestato di certificazione energetica (ACE) secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (D.lgs. 192/05 s.m.i. e D.M. 26/06/2009). Non ho fatto modifiche all’edificio/alloggio tali da comportare l’aggiornamento dell’ACE. Se devo fare un atto di compravendita o locazione dell’edificio/alloggio dopo il 1 ottobre 2009 (entrata in vigore della normativa regionale), posso allegare al rogito oppure mettere a disposizione del locatario l’ACE realizzato secondo quanto prevede la normativa nazionale?
, in quanto l’obbligo di allegazione al rogito/la messa a disposizione per le locazioni è
sancito dalla l.r. 13/2007 s.m.i. all’articolo 5 comma 2 e 3. In tale documento si parla
genericamente di allegazione al rogito/messa a disposizione per le locazioni di attestato
di certificazione energetica, non specificando la necessità di redigere tale documento
esclusivamente secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

Ho compilato prima del 1 ottobre 2009 ed ho consegnato nei termini, presso
gli uffici del settore Politiche Energetiche della Regione Piemonte
l’autodichiarazione di prestazione energetica del proprietario, così come previsto
al paragrafo 9 delle Linee guida nazionali sulla certificazione energetica (D.M.
26/06/2009). Se devo fare un atto di compravendita o di locazione di un
edificio/alloggio dopo il 1 ottobre 2009 (entrata in vigore della normativa
regionale), posso allegare al rogito/contratto l’autodichiarazione realizzata secondo
quanto prevede la normativa nazionale?
, in quanto l’autodichiarazione del proprietario è un documento contemplato dalla
legislazione nazionale ed ottempera agli obblighi di legge in merito alla certificazione
energetica. Può pertanto sostituire l’attestato di certificazione energetica, nei casi di
edifici fino a 1000 metri quadri di superficie e di scadente prestazione energetica,
oggetto di trasferimento a titolo oneroso.

I contratti di locazione a carattere convenzionato o vincolato, hanno l’obbligo
di certificazione energetica?
No, i contratti di locazione a carattere convenzionato o vincolato non hanno l’obbligo
della certificazione energetica.

Nel caso in cui si venda una proprietà interessata da una nuda proprietà ed
un usufruttuario, chi è obbligato a far redigere certificazione energetica?
In questo caso specifico chi possiede la nuda proprietà è obbligato all’atto della
compravendita di farsi carico dell’onere inerente la certificazione energetica.