20100405

ATTO NOTARILE E LOCAZIONE CON O SENZA ACE?

Devo vendere/affittare un edificio/alloggio senza impianto di riscaldamento: è
obbligatorio allegare all’atto notarile l’attestato di certificazione energetica?
, nel caso di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda sanitaria, il tecnico certificatore valuterà il fabbisogno di energia termica per la climatizzazione invernale e per l’acqua calda sanitaria dell’edificio/alloggio seguendo quanto previsto dalle UNI TS 11300 e successivamente l’energia primaria, presumendo che le condizioni di comfort invernale siano raggiunte mediante l’utilizzo di apparecchi alimentati dalla rete elettrica (Allegato alla D.G.R. n. 43-11965 – paragrafo 5.3).

Nel caso di vendita di un alloggio/edificio, l’attestato di certificazione energetica (ACE) deve essere allegato al rogito?
, tale obbligo è sancito dalla l.r. 13/2007 e s.m.i., che specifica che nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore (l.r. 13/2007 s.m.i. – art. 5, comma 2). E’ prevista anche una sanzione: il venditore che non rende disponibile al momento della stipula dell’atto di compravendita l’attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 1.000,00 a 10.000,00 euro, graduata sulla base della superficie utile dell’edificio (l.r. 13/2007 s.m.i. – art. 20 – comma 12).

Nel caso di locazione di un alloggio/edificio, l’attestato di certificazione energetica (ACE) deve essere allegato al contratto di locazione?
No, in questo caso la legge regionale non prevede l’allegazione dell’attestato di certificazione energetica. Però la l.r. 13/2007 s.m.i. prevede che in questi casi l’ACE venga messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario (locatore) conforme all’originale in suo possesso. E’ prevista anche una sanzione: il locatore che non rende disponibile al momento della stipula del contratto di locazione l’attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 500,00 a 5.000,00 euro, graduata sulla superficie utile dell’edificio.

Nel caso di rinnovo di contratto di locazione, è obbligatorio mettere a disposizione del locatore l’attestato di certificazione energetica?
No, in quanto la normativa regionale prevede la redazione di tale documento esclusivamente in caso di stipula di contratto di locazione. Infatti, lo spirito della legislazione, sia europea che locale, è quella di permettere al cittadino compratore/locatario di sapere in anticipo tutte le caratteristiche dell’edificio/alloggio oggetto di compravendita/locazione, anche di quelle energetiche, che emergono solo con il suo utilizzo. Nel caso di rinnovo di contratto, il locatario conosce già le caratteristiche energetiche dell’edificio/alloggio.

Ho fatto redigere da un tecnico abilitato l’attestato di certificazione energetica (ACE) secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (D.lgs. 192/05 s.m.i. e D.M. 26/06/2009). Non ho fatto modifiche all’edificio/alloggio tali da comportare l’aggiornamento dell’ACE. Se devo fare un atto di compravendita o locazione dell’edificio/alloggio dopo il 1 ottobre 2009 (entrata in vigore della normativa regionale), posso allegare al rogito oppure mettere a disposizione del locatario l’ACE realizzato secondo quanto prevede la normativa nazionale?
, in quanto l’obbligo di allegazione al rogito/la messa a disposizione per le locazioni è
sancito dalla l.r. 13/2007 s.m.i. all’articolo 5 comma 2 e 3. In tale documento si parla
genericamente di allegazione al rogito/messa a disposizione per le locazioni di attestato
di certificazione energetica, non specificando la necessità di redigere tale documento
esclusivamente secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

Ho compilato prima del 1 ottobre 2009 ed ho consegnato nei termini, presso
gli uffici del settore Politiche Energetiche della Regione Piemonte
l’autodichiarazione di prestazione energetica del proprietario, così come previsto
al paragrafo 9 delle Linee guida nazionali sulla certificazione energetica (D.M.
26/06/2009). Se devo fare un atto di compravendita o di locazione di un
edificio/alloggio dopo il 1 ottobre 2009 (entrata in vigore della normativa
regionale), posso allegare al rogito/contratto l’autodichiarazione realizzata secondo
quanto prevede la normativa nazionale?
, in quanto l’autodichiarazione del proprietario è un documento contemplato dalla
legislazione nazionale ed ottempera agli obblighi di legge in merito alla certificazione
energetica. Può pertanto sostituire l’attestato di certificazione energetica, nei casi di
edifici fino a 1000 metri quadri di superficie e di scadente prestazione energetica,
oggetto di trasferimento a titolo oneroso.

I contratti di locazione a carattere convenzionato o vincolato, hanno l’obbligo
di certificazione energetica?
No, i contratti di locazione a carattere convenzionato o vincolato non hanno l’obbligo
della certificazione energetica.

Nel caso in cui si venda una proprietà interessata da una nuda proprietà ed
un usufruttuario, chi è obbligato a far redigere certificazione energetica?
In questo caso specifico chi possiede la nuda proprietà è obbligato all’atto della
compravendita di farsi carico dell’onere inerente la certificazione energetica.