20100407

COSA FARE CON LE PRATICHE EDILIZIE RILASCIATE PRIMA DELL' ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA?

Nel caso di pratiche edilizie in cui il titolo abilitativo a costruire (nuove costruzioni/ristrutturazioni) è stato rilasciato prima dell’entrata in vigore delle disposizioni regionali sulla certificazione energetica, il Comune, all’atto di chiusura dei lavori, richiede esclusivamente l’attestato di qualificazione energetica oppure l’attestato di certificazione energetica?

Nei casi in cui i lavori di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia siano in corso o in fase di conclusione, si ritiene che, ai fini dell’ottenimento dell’agibilità, sia necessario consegnare l’attestato di certificazione energetica. Infatti l’articolo 7 comma 3 della legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 s.m.i. afferma: “copia dell’attestato di pagina 4 certificazione energetica è presentata al comune [omissis], ai fini dell’ottenimento dell’agibilità dell’edificio”. In questi casi la nomina del soggetto certificatore deve avvenire quanto prima. Tale elemento è altresì confermato dall’allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 446 del 1 ottobre 2009, che afferma, al paragrafo 4 “Il certificatore deve invece essere nominato tempestivamente in corso d’opera qualora i lavori siano iniziati in data antecedente al 1° ottobre 2009”.