20100403

ATTESTATI DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA (AQE) E DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ACE)

Ho compilato un attestato di qualificazione energetica prima dell’entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica: fino a quando è valido?
Tutti gli attestati di qualificazione energetica redatti in sostituzione degli attestati di certificazione energetica “scadranno” 12 mesi dopo l’entrata in vigore delle LGN.
Infatti all’art. 11 comma 1 ter del D.lgs 192/05 s.m.i. si dice “Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali [omissis], l'attestato di qualificazione energetica e la equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis” (ovvero gli AQE non possono più sostituire l’ACE).

Gli attestati di qualificazione energetica, redatti prima del 25 Luglio 2009, devono essere spediti in Regione Piemonte?
No, gli AQE redatti anteriormente al 25 Luglio 2009 NON devono essere spediti alla Regione Piemonte.

Un attestato di qualificazione energetica realizzato dopo dell’entrata in vigore delle Linee guida nazionali può ancora essere utilizzato in sostituzione dell’ACE?
No, in quanto, ai sensi dell’art. 11 comma 1 bis del D.lgs. 192/05 s.m.i., solo “fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, [omissis], l'attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica [omissis], o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005”.