20100415

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

A CHI SI RIVOLGE LA CONSULENZA ENERGETICA
Il servizio di consulenza finalizzato alla diagnosi energetica negli edifici ed all’emissione dell’attestato di certificazione e/o di qualificazione energetica si rivolge a privati, costruttori edili, agenzie immobiliari, enti pubblici, ma anche a progettisti, notai, società di leasing, amministratori di condominio ed aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER).

SCOPO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
L’Attestato di Certificazione Energetica è un documento emesso a seguito di verifica delle prestazioni energetiche di una o più unità immobiliari. Serve a conoscere le caratteristiche del "sistema edificio-impianto", ovvero quanta energia serve per il riscaldamento invernale, per il raffrescamento estivo, per produrre acqua calda sanitaria e per illuminare gli ambienti. Attraverso una serie di calcoli effettuati da tecnici specializzati ed accreditati, si può determinare, prima dell'acquisto, quanto consumerà e quindi quanto costerà la gestione di un immobile.
Al sistema delle certificazioni si associa un meccanismo di etichettatura che riporta la classe di prestazione energetica su una scala che va da A (massima prestazione) a G (minima prestazione), resa evidente da un documento, l'attestato di certificazione energetica (rilasciato da un tecnico certificatore) e di solito da una targa sull'edificio. L'attestato, oltre a riportare i dati sull'efficienza di edificio e impianti, suggerisce possibili interventi migliorativi accompagnati da un'analisi di convenienza costi/benefici.
Il motivo principale della diffusione della certificazione energetica è di natura economica oltre che ambientale, in quanto un edificio di classe A o B tende a valere di più sul mercato rispetto ad edifici di fasce più basse. Di solito a fronte di un innalzamento dei costi iniziali, si ha un risparmio di gestione anche di 5-6 volte rispetto a edifici simili di classe F o G.

La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, secondo la seguente scadenza temporale e nei seguenti casi:

Dal 1°settembre 2007
  • edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
  • per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;
  • a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
  • per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
Dal 1°gennaio 2008
  • contratti Servizio Energia e Servizio Energia, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
Dal 1°luglio 2009
  • trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari da esibire al futuro acquirente, prima dell'effettuazione della compravendita immobiliare.
Dal 1°luglio 2010
  • contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari

Spicca l’obbligo di allegare, dal 1° luglio 2009, l'attestato di certificazione energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari, tra i quali rientrano, oltre alla compravendita, la permuta, il conferimento in società, le assegnazioni ai soci in sede di liquidazione; e, comunque, tutte le altre ipotesi che prevedono l’immissione del bene nel mercato immobiliare e la sua successiva commercializzazione.

L'attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica in caso di carenze normative da parte delle Regioni e delle Provincie) è necessario per accedere alle agevolazioni fiscali in tema di risparmio energetico.


LA CONSULENZA
prevede il sopralluogo presso l’edificio/i di pertinenza per rilevare tutti i parametri necessari per la corretta elaborazione dell’ACE. I dati recuperati verranno elaborati dai sistemi software per generare l’output, e successivamente sottoposti ad ulteriore comparazione tecnica necessaria per completare il percorso di generazione documentale del certificato energetico dell’edificio a norma di legge. La prestazione energetica dell’edificio ai fini della classificazione dell’edificio sarà quindi determinata sulla base di una valutazione standard, secondo quanto previsto dalle Norme UNI e dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

VANTAGGI
I vantaggi derivanti dalla certificazione energetica degli edifici sono essenzialmente:
  • il miglioramento della trasparenza del mercato immobiliare fornendo agli acquirenti ed ai locatari di immobili un'informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche (e delle spese) energetiche dell’immobile;
  • informare e rendere coscienti i proprietari degli immobili del costo energetico legato alla conduzione del proprio “sistema edilizio” in modo da incoraggiare interventi migliorativi dell’efficienza energetica della propria abitazione;
  • consentire agli interessati di pretendere dal fornitore (venditore) di un immobile informazioni affidabili sui costi di conduzione;
  • la possibilità da parte dell’acquirente di poter valutare se gli conviene o no spendere di più per un prodotto migliore dal punto di vista della gestione e manutenzione.
Oltre a tutto ciò, e da sottolineare come anche per i proprietari che apportano miglioramenti energetici importanti ma poco visibili, come isolamenti di muri, tetti, etc., possono veder riconosciuti i loro investimenti.